Statuti approvati nell'assemblea del 22.09.2011 a Rivera

STATUTO dell’ Associazione “IdeaLiberale”

1.      Nome e sede

1.1     A norma dell’art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CCS) è costituita un’associazione politica denominata “IdeaLiberale” con sede in Viale San Salvatore 10 a Paradiso.

1.2     La sua durata è illimitata.

2.      Finalità

2.1     IdeaLiberale è un’associazione politica di area di centro destra, indipendente dai partiti, che si ispira ai valori e agli ideali indicati nel Manifesto di Oxford del 1997 dell’Internazionale Liberale. IdeaLiberale partecipa alla vita politica e all’evoluzione della società in Ticino e in Svizzera e sostiene i protagonisti della vita pubblica che condividono anche i suoi principi e valori e le sue proposte di azione a favore dell’economia in tutte le sue espressioni.

2.2     L’associazione non ha scopo di lucro.

3.      Soci, diritti e doveri

Composizione dell’Associazione

3.1     L’Associazione “IdeaLiberale” è costituita da:

  • Soci attivi;
  • Soci sostenitori: amici e sostenitori delle attività sociali che appoggiano l’Associazione con contributi finanziari o in natura;
  • Soci onorari: persone che si sono distinte per la loro attività a favore dell’ Associazione. Essi sono esentati dal contributo sociale.

 Qualità dei soci

3.2     Possono entrare a far parte dell’ Associazione in qualità di:

  • socio attivo:

persone fisiche. Esse si impegnano a collaborare nel perseguimento delle finalità associative.

  • socio sostenitore:

persone fisiche, giuridiche nonché enti pubblici o privati. Cioè tutti coloro che non intendono  parteciparvi attivamente, ma che condividono le finalità dell’Associazione.

Diritti e doveri

3.3     L’ammissione all’Associazione comporta il riconoscimento e l’accettazione dello statuto e dei regolamenti interni, nonché l’osservazione delle disposizioni degli organi sociali.

3.4     Solo i soci attivi ed onorari hanno diritto di voto ed eleggibilità.

3.5     I soci sostenitori non hanno diritto di voto, né sono eleggibili ma possono partecipare alle Assemblee, discutere e formulare proposte.

3.6     Viene allestito un “registro dei soci”, conservato presso la sede dell’Associazione e sempre aggiornato.

4.      Adesioni

Formalità di adesione

4.1     Le richieste di adesione vanno presentate tramite il sito www.idealiberale.ch oppure tramite richiesta scritta o utilizzando l’apposito formulario.

4.2     Il comitato decide sull’ammissione di un candidato quale socio. L’eventuale rifiuto non deve essere motivato.

4.3     L’assemblea, dietro proposta del Comitato, decide sulla nomina di un candidato a socio onorario.

5.      Finanziamento

5.1     Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone di:

  • Quote annue versate dai soci attivi;
  • Contributi versati dai soci sostenitori;
  • Ricavi conseguiti dall’organizzazione di manifestazione.

5.2     I contributi sociali sono stabiliti ogni anno dall’assemblea generale su proposta del Comitato. I contributi possono essere differenziati. Sono ben accette le donazioni di qualsiasi natura.

6.      Cessazione dell’appartenenza

6.1     L’appartenenza cessa

  • nel caso di persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso;
  • nel caso di persone giuridiche mediante dimissioni, scioglimento o esclusione.

7.      Dimissioni ed esclusione

7.1     Le dimissioni possono essere inoltrate in qualsiasi momento. Esse devono essere inviate con lettera all’associazione o con e-mail agli indirizzi che si trovano sul sito www.idealiberale.ch Esse saranno immediatamente effettive.

 

7.2     Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. Il comitato direttivo delibera in merito all’esclusione; il socio può presentare ricorso all’assemblea generale.

7.3     Con le dimissioni o l’esclusione si estingue ogni diritto del socio.

8.      Organi dell’associazione

8.1     Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea generale;
  • il comitato direttivo;
  • i revisori dei conti.

9.      L’assemblea generale (ordinaria e straordinaria)

9.1     L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea generale. Un’assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente.

9.2     I membri vengono invitati all’assemblea generale con tre settimane di anticipo tramite pubblicazione sul Sito con allegato l’ordine del giorno.

9.3     Assemblee straordinarie possono essere convocate quando il Comitato lo ritiene opportuno, oppure quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. La convocazione per tali assemblee deve essere comunicata ai soci con le modalità di cui al punto 9.2.

9.4     L’assemblea generale è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente; in caso di loro assenza o impedimento, da un Presidente del giorno. L’Assemblea nomina tra i presenti due scrutatori e, se del caso, il Presidente del giorno.

9.5     L’assemblea generale ordinaria ha i seguenti compiti irrevocabili:

  • Discussione della linea politica e definizione degli obiettivi;
  • Elezione o revoca del comitato nonché dei revisori dei conti;
  • Elezione del presidente;
  • Elaborazione e modifica degli statuti;
  • Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori;
  • Deliberazione in merito al budget annuo;
  • Ratifica del contributo dei soci;
  • Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni.

Maggioranze, validità

9.6     In seno all’assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con maggioranza semplice qualunque sia il numero di soci presenti.

9.7     In caso di parità decide il voto del Presidente dell’Assemblea. Le votazioni e le nomine possono essere a scrutinio segreto soltanto se un quarto dei presenti lo richiede.

9.8     In nessun caso è ammesso il voto per procura. Per le modifiche dello statuto occorrono tuttavia i voti di almeno due terzi dei soci presenti.

10.    Il comitato direttivo (in seguito “comitato”)

10.1    Il comitato è composto, compreso il presidente, da un minimo di 9 a un massimo di 21 persone. Al suo interno verrà nominato un comitato esecutivo composto da un minimo di 5 e un massimo di 7 membri che rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività in corso. Il presidente farà parte del comitato esecutivo.

10.2    Presidente e comitato rimangono in carica un anno, la prima volta fino al 31.12.2012, e sono rieleggibili.

10.3    Il Presidente coordina l’attività del Comitato, vigila sul suo buon funzionamento e ne dirige le sedute.

Competenze del Comitato

10.4    Le competenze del Comitato sono:

  • convocazione delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie;
  • nomina del Vicepresidente e Cassiere all’interno del Comitato; del Segretario all’interno o all’esterno del Comitato;
  • esecuzione delle decisioni dell’ Assemblea generale;
  • coordinazione delle attività con altre organizzazioni affini regionali, nazionali ed internazionali;
  • organizzazione del Segretariato e della gestione contabile;
  • formazione delle commissioni tecniche e speciali e nomina dei rispettivi responsabili;
  • decisione circa l’ammissione e proposte di esclusione dei soci; proposte di soci onorari;
  • organizzazione ed informazione ai soci delle attività previste in seno all’associazione;
  • allestimento e presentazione del preventivo all’Assemblea.

Attività del Comitato

10.5    L’attività dei membri del Comitato nell’ambito della propria carica è svolta senza compenso alcuno.

10.6    Il Comitato si riunisce dietro convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza  dei suoi membri.

10.7    Il Comitato delibera a maggioranza semplice; in caso di parità, il voto presidenziale ha doppio valore.

10.8    Il Comitato può prendere decisioni soltanto se almeno la maggioranza dei suoi membri è presente alla seduta.

11.    I revisori dei conti

11.1    L’assemblea generale elegge annualmente uno o più revisori dei conti, i quali controllano la contabilità e rilasciano il relativo rapporto all’ Assemblea.

12.    Segretariato

12.1    L’Associazione dispone di un Segretariato le cui attività e competenze sono stabilite dal Comitato. Esso è sottoposto alla vigilanza del Comitato.

13.    Potere di Firma

13.1    L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del comitato. Per necessità di ordinaria amministrazione il Presidente ed il Cassiere possono firmare individualmente.

14.    Responsabilità

14.1    Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale e collettiva dei soci.

15.    Scioglimento dell’associazione

15.1    Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con la maggioranza semplice dei soci presenti in assemblea ordinaria o straordinaria.

15.2    Lo scioglimento è valido se sono presenti all’assemblea almeno tre quarti dei soci, in caso contrario entro un mese deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l’Associazione può essere sciolta anche mediante una maggioranza semplice dei soci partecipanti di qualunque numero essi siano.

15.3    Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va ad un’istituzione che persegue la stessa o una simile finalità o secondo decisione assembleare.

16.    Entrata in vigore

16.1    I presenti statuti sono stati accettati nel corso dell’assemblea generale del 22 settembre 2011, annullano e sostituiscono qualsiasi altra norma statutaria precedente e in particolare quelle approvate il 27 marzo 2009.

17.    Disposizioni Finali

17.1    Per tutto quanto non previsto dallo Statuto fa stato il CCS.

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 Presidente:                                          Membro di comitato:

 

 

Rivera, 22 settembre 2011

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 22 Settembre 2011 21:59 )